La Corte di cassazione l’8 gennaio 2021 ha deciso i ricorsi nel procedimento penale Rg. 13518/2020 relativo all’incidente ferroviario avvenuto a Viareggio nella notte del 29 giugno 2009.
Dopo indagini inevitabilmente lunghe e complesse, gli organi giudicanti hanno celebrato i dibattimenti in tempi inferiori agli standard previsti dalla disciplina nazionale ed europea.
La durata del processo in Corte di cassazione è stata di poco più di otto mesi e le udienze, pur in tempo di pandemia, sono state celebrate con la partecipazione diretta dei difensori e in assoluta sicurezza per tutte le parti.
La decisione assunta dalla Corte ha confermato, in primo luogo, l’esistenza del reato di omicidio colposo plurimo. Tale reato, con l’eccezione dell’imputato che aveva rinunciato alla prescrizione, è stato dichiarato prescritto in quanto esclusa la circostanza aggravante della violazione delle norme di prevenzione sui luoghi di lavoro. A questa decisione ha fatto seguito la conferma dei risarcimenti in favore di molte parti civili e la revoca degli stessi in favore di alcune altre.
La decisione ha confermato per numerosi imputati la responsabilità per il reato di disastro ferroviario colposo, così confermando la condanna inflitta dalla Corte di appello di Firenze, che è stata dichiarata definitiva.
Per altri imputati ha annullato la sentenza in relazione ad alcuni profili di colpa ed ha rinviato per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze.
Per il reato di disastro ferroviario, le condanne al risarcimento dei danni sono state confermate in favore di tutte le parti civili legittimate.
La pronuncia di prescrizione, infine, comporta la necessità di una nuova valutazione della pena da irrogare ai ricorrenti, che sarà decisa dal giudice di appello.
DISPOSITIVO Proc. Pen. Rg. 13518/2020
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lehmann Joachim, con rinvio
alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti
Kriebel Uwe, Brödel Helmut, Schröter Andreas, Linowsky Peter, Kogelheide
Rainer, Mayer Roman, Mansbart Johannes, Pizzadini Paolo, Gobbi Frattini
Daniele e Soprano Vincenzo, limitatamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen.,
previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen. perché
estinto per prescrizione e rinvia per la determinazione del trattamento
sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei menzionati imputati
in relazione al residuo reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di
Castaldo Mario, relativamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen. per essere il
medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui
all’art. 589, co. 2 cod. pen.
Annulla la medesima sentenza agli effetti penali nei confronti del Castaldo,
nella posizione di Direttore della Divisione Cargo di Trenitalia s.p.a.,
relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., con rinvio alla Corte
di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità del Castaldo in relazione
al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen. commesso quale Amministratore
delegato di Cargo Chemical s.r.l. e poi di Responsabile della B.U. Industria
Chimica e Ambiente di F.S. Logistica s.p.a.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di
Maestrini Emilio e Favo Francesco, relativamente al reato di cui all’art. 589 cod.
pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen. e, agli effetti civili, con rinvio
alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio.
Annulla la medesima sentenza nei confronti del Maestrini e del Favo
relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., con rinvio per nuovo
giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui demanda la
regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di
Elia Michele, relativamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen. per essere il
medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui
all’art. 589, co. 2 cod. pen.
Annulla la medesima sentenza nei confronti dell’Elia relativamente al reato di
cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., in relazione ai profili di colpa puntualizzati in
motivazione e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra
sezione, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo
giudizio di legittimità.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Moretti Mauro, relativamente
all’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen., aggravante che elimina, e
relativamente ai profili di colpa puntualizzati in motivazione, e rinvia per nuovo
giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui demanda la
regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gatx Rail Austria
GmbH, Gatx Rail Germania GmbH, Jungenthal Waggon GmbH, Trenitalia s.p.a.,
Mercitalia Rail s.r.l., RFI S.p.a., in relazione all’illecito di cui all’art. 25-septies
d.lgs. n. 231/2001, perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni in
favore delle seguenti parti civili: Organizzazione Sindacati Autonomi di baseSegreteria Provinciale di Lucca (Or.S.A Ferrovie), Organizzazione Sindacati
Autonomi di base- Segreteria Regionale della Toscana (Or.S.A Ferrovie),
Organizzazione Sindacati Autonomi di base- Segreteria Generale (Or.S.A
Ferrovie), Sindacato UGL Federazione Trasporti Autoferrotranvieri Regione
Toscana, Sindacato Unione Territoriale del Lavoro UTL dell’Unione Generale del
Lavoro UGL Provincia di Lucca, CGIL Provincia di Lucca, CGIL Regione Toscana,
FILT CGIL Lucca, CGIL Nazionale, Associazione “Comitato Matteo Valenti”, De
Angelis Dante, Giuntini Maurizio, Cufari Filippo, Cito Vincenzo, Pinto Giuseppe,
Pellegatta Alessandro, Profili Antonio, Noon Ward Linda Ellen, Stefanìa Cataldo,
statuizioni che elimina.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili in favore
di Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e Medicina Democratica
Onlus e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione,
cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di
legittimità.
Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati sopra menzionati e dei responsabili
civili.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze.
Rigetta i ricorsi delle parti civili, che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Condanna gli imputati Kriebel, Brödel, Schröter, Linowsky, Kogelheide, Mayer,
Mansbart, Pizzadini, Gobbi Frattini, Soprano e Castaldo, in solido con i
responsabili civili – eccezion fatta per RFI s.p.a. e Ferrovie dello Stato Italiane
s.p.a. – alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle
seguenti parti civili, così liquidate:
Rossi Serena, euro cinquemila/00;
Cittadinanzattiva Onlus, euro cinquemila/00, disponendone il pagamento in
favore dell’erario al sensi dell’art. 10, co.3 d.p.r. n. 115/2002;
Regione Toscana, euro cinquemila/00;
Pucci Mirella euro cinquemila/00;
Orlandini Vincenzo Massimo, euro cinquemila/00;
Parrini Federico e Pulzello Caterina, euro seimilacinquecento per onorario ed
euro millequattrocentottanta per indennità e spese di trasferta, da distrarsi in
favore del difensore avv. Fabrizio Bartolini, dichiaratosi antistatario;
Orsi Annamaria euro cinquemila/00;
Rombi Riccardo euro cinquemila/00;
oltre, per tutti, spese generali pari al 15%, CPA ed Iva.
Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra gli imputati, i
responsabili civili e le parti civili ricorrenti.
Fonte: https://www.cortedicassazione.it