Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre – 9 ottobre 2020, n. 28213
Va punita la mamma che si reca a scuola senza preavviso per portare via il figlio – in anticipo sull’orario di uscita – e crea così tanto scompiglio da spingere docenti e allievi a uscire dalle classi, per qualche minuto. Definitiva e sacrosanta, secondo i Giudici, la condanna per interruzione di pubblico servizio.
Scenario dell’assurda vicenda è una scuola in Puglia.
Sotto accusa una mamma, che col proprio comportamento – «si è introdotta nella scuola in orario non previsto, utilizzando una porta secondaria, e ha prelevato il figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione» – ha provocato uno stop di qualche minuto alla didattica.
Ricostruito l’episodio, i Giudici di merito ritengono legittima la condanna della madre, in quanto ella ha «cagionato l’interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche» e si è così resa responsabile del «delitto di interruzione di un pubblico servizio».
Secondo i Giudici della Cassazione appare evidente «la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della donna in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice scolastica, ha fatto sì che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo e ad intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica».
Corretta, quindi, la lettura data al comportamento tenuto dalla madre, poiché il reato previsto dal Codice Penale si concretizza anche quando «la condotta, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso», posto che va tutelato «non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento».
Evidente poi, secondo i Giudici, la consapevolezza della madre, che ha tenuto «una volontaria condotta trasgressiva», accettando le possibili conseguenze, «anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attività in genere del plesso scolastico».