Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n.22604
Va annullata la pronuncia con cui i giudici del merito abbiano riconosciuto la sussistenza di un obbligo di contribuzione mensile a carico dell’ex marito laddove l’ex moglie abbia instaurato una nuova relazione con il nuovo compagno ed il giudice non abbia fornito adeguata motivazione in relazione ai requisiti di stabilità e continuità della stessa (nella specie, la motivazione si rivelava contraddittoria anche laddove si leggeva che, in riferimento alla quantificazione del contributo di mantenimento, l’ex moglie aveva dato vita ad una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno. Tale assunto si poneva in evidente contrasto con quanto prima affermato circa l’insussistenza dei caratteri di stabilità e continuità della relazione. A detta della Corte, ricorreva, pertanto, quell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, il vizio risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e la motivazione non raggiunge il “minimo costituzionale”).
Dunque se l’ex moglie – o anche l’ex marito – non convive con il nuovo partner ma ha comunque una relazione stabile, tanto da dormire insieme qualche notte a settimana, non è giusto, secondo la Suprema Corte, che l’ex consorte continui a versare l’assegno di mantenimento.
Viene così affermato dagli Ermellini un principio rivoluzionario dove appare sufficiente il legame e non la convivenza.
Il disegno appare chiaro: dare una stretta agli assegni di divorzio, un giro di vite in linea con gli altri Paesi Europei.