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NewsChi paga le spese legali dell’imputato assolto con formula piena?

Gennaio 18, 2021
ASSOLTO
Diritto al rimborso delle spese legali

Chi paga le spese legali dell’imputato assolto con formula piena? Più volte come avvocato mi sono sentito fare questa domanda dal mio assistito.

Oggi il rimborso delle spese legali è a carico dello Stato nel caso di assoluzione definitiva con formula piena.

La Camera dei deputati lo scorso dicembre 2020 ha approvato l’emendamento Costa alla legge di bilancio, che ha stanziato 8 milioni di euro all’anno per il rimborso delle spese legali sostenute dall’imputato innocente, assolto in giudizio con formula pienamente liberatoria ed in via definitiva. Questo è stato il primo passo verso l’introduzione nel sistema giuridico penale di un principio epocale: la soccombenza dello Stato nel processo penale.

Lo Stato, infatti, sarà tenuto al pagamento spese affrontate dall’imputato assolto in via definitiva per la propria difesa. E’ stata una norma fortemente voluta dagli avvocati, ma nel contempo anche un principio di civiltà che ristora i cittadini per le spese sostenute quale conseguenza di processi penali totalmente infondati. In piena ed esplicita attuazione dell’art. 2 Cost., per cui lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente, e dell’art.24, comma 4 Cost. per cui “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari” si delinea – mediante l’introduzione nel codice penale dell’art. 177-bis c.p. – un modello “indennitario” riferibile al danno da processo penale che deve necessariamente adattarsi al solo l’imputato prosciolto con formula piena, il quale non si troverà più di fatto sanzionato al rimborso delle spese legali.

Come funziona il rimborso?

Secondo il testo dell’emendamento approvato I rimborsi potranno avvenire solo nei limiti di una dotazione annua di 8 milioni di Euro a decorrere dal 2021. Ritenuto che tale importo non è sufficiente a coprire le spese di tutti i richiedenti, sarà necessario un decreto del Ministero della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, che stabilisca, i criteri per l’erogazione di tale importo, nel rispetto comunque due parametri importanti richiamati dall’emendamento stesso:

  • il numero dei gradi di giudizio cui l‘imputato è stato sottoposto;
  • la durata complessiva del processo penale.

I rimborsi saranno solo per le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio, dunque non avrà valenza retroattiva.

Per quali sentenze è ammesso il rimborso?

Il rimborso delle spese legali sarà concesso solo nel caso in cui il processo celebrato si concluda con il pieno proscioglimento dell’imputato dall’accusa.

Le formule assolutorie saranno quindi solo e unicamente le seguenti:

  • perché il fatto non sussiste;
  • per non aver commesso il fatto;
  • perché il fatto non costituisce reato;
  • perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La sentenza assolutoria inoltre dovrà essere irrevocabile, senza possibilità di ulteriori impugnazione, pertanto passata in giudicato.

Quali casi sono esclusi dal rimborso?

La norma prevede espressamente i casi di proscioglimento che non danno diritto al rimborso delle spese legali:

  • l’assoluzione da un capo di imputazione, e la condanna per altri;
  • l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  • la depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione

Quanto sarà rimborsato?

È stabilito un tetto massimo di 10.500 euro. Il rimborso sarà corrisposto in quote di pari importo, suddivise in tre anni a partire dall’anno successivo alla irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Per richiedere il rimborso sarà necessario produrre i seguenti documenti:

  • fattura del difensore con quietanza di avvenuto pagamento
  • parere di congruità delle spese del rispettivo consiglio dell’ordine
  • attestazione della cancelleria dell’irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Il  rimborso che sarà tecnicamente assicurato attraverso un’erogazione a partire dall’anno successivo “a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, e non rientrerà ovviamente nel computo del reddito. Ora subordinando il versamento degli importi alla presentazione  della fattura del difensore, lascerebbe intendere che il ristoro economico possa ricomprendere anche altre spese dei consulenti tecnici o degli investigatori privati, ove vi sia espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento.

La riforma, indubbiamente, ha un carattere rivoluzionario: ma bisogna da subito intendere che sarà applicabile solo al proscioglimento “pieno”, pertanto a quei solo casi nei quali l’imputato ha subito ingiustamente un processo penale. Al contrario, il diritto non potrà essere vantato dall’imputato assolto “da uno o più capi di imputazione” ma “condannato per altri” o quando l’assoluzione sia avvenuta per “estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione” o per sopravvenuta “depenalizzazione” dei fatti oggetto di imputazione.

certamente la riforma non è esaustiva i  quanto non contempla i casi di archiviazione, forse in quanto provvedimenti suscettibili di essere rimossi con la riapertura delle indagini o le altre forme di proscioglimento, ma la novità è “culturalmente” dirompente in quanto prospetta quel doveroso e corretto rapporto fra il cittadino e lo Stato nell’esercizio della giurisdizione penale ben delineato rispetto al tema de qua all’interno dell’art. 24, comma 4, Cost. La novità normativa, infine, si colloca anche al termine di un grande clamore mediatico relativo all’esito di alcune vicende processuali, per le quali d’ora in avanti lo Stato italiano sarà tenuto a rimborsare l’imputato pienamente assolto in via definitiva.

 

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