Con l’Ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021 la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, ha chiarito che l’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che questo comporti l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato per procedere all’effettuazione del test.
La violazione di tale obbligo determina la nullità della sanzione che tuttavia deve essere contestata immediatamente.
Ricorda che la sottoposizione all’alcooltest è legittima qualora vi siano elementi utili a supporre che il conducente sia in stato di ebrezza, come l’alitosi da alcool, il camminare malfermo o l’eloquio sconnesso. Per cui sono necessarie specifiche circostanze di fatto, ovvero elementi indiziari, che facciano desumere un possibile stato di alterazione del conducente al fine di esercitare una legittima richiesta di accertamento mediante strumenti e procedure determinati da regolamento ovvero l’etilometro ex art. 379 comma 4 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.