Risponde invece di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi agisce ad autotutela di un diritto, anche se non esistente, che potrebbe formare oggetto di azione giudiziale (Cass. 24617/2020)
Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato.