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NewsFiglio quasi 30enne: l’età non basta per liberare il padre dall’obbligo del mantenimento

Ottobre 19, 2020

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 21752/20; depositata il 9 ottobre)

Il richiamo all’età del figlio – che si avvia verso i 30 anni – e ad una presunta insostenibilità del suo percorso formativo, a fronte delle forze economiche dei due genitori separati, non è sufficiente per mettere in discussione l’obbligo di mantenimento posto a carico del padre.

Una volta dichiarata la separazione personale tra i coniugi, e assegnata l’ex casa di famiglia alla moglie, i giudici pongono a carico dell’uomo l’obbligo di «un contributo – 250 euro mensili – al mantenimento del figlio minorenne e del figlio maggiorenne ma non autosufficiente» economicamente.
Concordi su questa linea sia il Tribunale che la Corte d’Appello, nonostante le obiezioni mosse dall’uomo. Obiezioni che vengono ora riproposte in Cassazione, laddove egli sostiene, innanzitutto, che sia stato «fissato un contributo al mantenimento dei figli non strettamente necessario a realizzare il principio di proporzionalità» stabilito dal codice civile e senza valutare «la disponibilità della quota della casa coniugale attribuita alla moglie; gli effettivi bisogni dei figli; la predominanza del reddito del genitore collocatario; la condizione di disabilità ed incapacità lavorativa del genitore obbligato».
Su questo fronte dalla Cassazione ribattono che in secondo grado sono stati presi in considerazione «i dati fattuali integrati dai redditi e dalle disponibilità immobiliari dei coniugi, le esigenze dei figli ed i tempi di loro permanenza presso il padre, nonché la valenza dei compiti domestici e di cura incombenti esclusivamente sulla madre».

L’uomo pone poi in discussione «il diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno di mantenimento». A questo proposito, egli pone in rilievo «l’età del figlio» – 27 anni – e chiede venga valutata «la compatibilità del perseguimento del progetto educativo e di formazione – sotteso all’obbligo del mantenimento –» alla luce delle «condizioni economiche dei genitori».
Secondo il ricorrente, si rischia «la violazione del principio di solidarietà nelle formazioni sociali», non tenendo conto della sua situazione economica.
Questa obiezione viene respinta in modo netto dai giudici della Cassazione. Decisiva l’applicazione del principio secondo cui «l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura immutato finché il genitore non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato» da parte del figlio. E in questo caso, invece, non vi sono prove su una presunta «colpevole inerzia del figlio maggiorenne».

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