Tribunale di Palermo, sez. V Civile, sentenza n. 2881/20; depositata il 29 settembre
La bicicletta a pedala assistita dotata di dispositivo di start assist che consente l’accensione del veicolo senza l’ausilio dei pedali e il raggiungimento della velocità massima di 6 Km/h senza fare uso dei pedali, non può essere qualificata come ciclomotore. Vengono dunque annullati i verbali della Polizia Municipale per violazioni stradali.
Lo ha affermato il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2881/20, depositata il 29 settembre, decidendo sull’impugnazione della pronuncia con cui il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione avverso alcuni verbali della Polizia Municipale elevati per presunte violazioni del codice della strada. L’appellante contestava il presupposto della sanzione ovvero che il veicolo su cui viaggiava – una bicicletta a pedalata assistita – non potesse essere qualificato come ciclomotore.
Espletata la CTU, il Tribunale ha ritenuto fondato il gravame. Fermo restando che nei verbali si legge che «il veicolo procedeva senza l’assistenza dei pedali e grazie ad un dispositivo che consentiva di accelerare senza utilizzare i pedali», tale accertamento non vale di per sé a fondare la contestazione.
L’art. 1 d.m. 31.01.2003 dispone che la disciplina dallo stesso prevista non si applica ai veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h e alle biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Dalla CTU espletata risulta che il veicolo in oggetto è munito di un dispositivo “start assist”, che consente l’accensione del veicolo senza l’ausilio dei pedali e il raggiungimento della velocità massima di 6 Km/h senza fare uso dei pedali. Raggiunta tale velocità perde di qualsiasi funzione, non consentendo, infatti, al veicolo di accelerare ulteriormente. Una volta che il veicolo è in movimento, è il conducente a poter azionare i pedali per attivare il motore elettrico. Tali caratteristiche non rendono, in conclusione, il veicolo qualificabile come ciclomotore.
Aggiunge inoltre la sentenza in commento che «a nulla rileva che il veicolo nella fase iniziale può muoversi senza azionare i pedali, ma soltanto grazie al dispositivo “start assist”, in quanto la velocità massima che può raggiungere mediante tale sistema è di soli 6 km/h, e quindi in ogni caso non troverebbe applicazione la normativa richiamata in materia di ciclomotori, perché l’art. 1 lett. b), espressamente esclude i veicoli con velocità massima fino a 6 km/h».
Esclusa in conclusione la sussistenza del presupposto per la contestazione delle infrazioni elevate dalla Polizia Municipale, il Tribunale accoglie l’appello e annulla la sentenza del Giudice di Pace così come i verbali impugnati.