Consiglio di Stato sez. II, 01/10/2019, n.6554
In sede di rilascio del permesso di soggiorno, la valutazione sulla pericolosità sociale è stata già compiuta dal Legislatore, qualora lo straniero risulti condannato, anche in via non definitiva, per uno dei reati cd. ostativi, quali quelli comportanti l’arresto obbligatorio (nella specie trattavasi di rapina a mano armata); non compete, quindi, al Questore alcun obbligo di valutazione sul punto, se non vi è prova dell’esistenza di vincoli familiari.