Con l’ordinanza 28 luglio 2020, il Tribunale di Venezia, sez. I civile, ha rigettato la richiesta di rilascio ex art. 665 c.p.c., formulata nell’ambito di un procedimento di sfratto per morosità, rinviando alla successiva fase di merito la determinazione del canone effettivamente dovuto per i mesi durante i quali il conduttore, che aveva subìto la chiusura della propria attività, non aveva corrisposto le somme contrattualmente pattuite.