(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20271/20; depositata il 25 settembre)
La domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, avendo solo effetti sospensivi fino alla pronuncia della Commissione territoriale.
Laddove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprende vigore, mentre se la domanda viene accolta, lo straniero acquisisce un autonomo titolo di soggiorno, che però non ne impedisce l’espulsione in presenza dei presupposti di cui all’art. 20 d.lgs. n. 251/2007.
