Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8216/21; depositata il 24 marzo
Vacanza rovinata per una famiglia. Il fattaccio non è però addebitabile, secondo i Giudici, alla struttura alberghiera. Respinta quindi la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’agenzia che aveva organizzato il viaggio. Decisiva la scarsa attenzione prestata da madre e padre alla figlia di appena 4 anni.
Momenti di paura in vacanza, quando una bambina, di appena 4 anni, inciampa e finisce rovinosamente a terra, a causa di un ceppo di albero presente nel prato dell’hotel che ospita lei e la sua famiglia, e riporta una ferita alla gamba destra. Inutile però l’azione risarcitoria nei confronti dell’agenzia turistica che ha organizzato il viaggio. Per i Giudici, difatti, la disavventura è addebitabile non alla struttura alberghiera bensì alla disattenzione dei genitori della piccola (Cassazione, ordinanza n. 8216/21, sez. VI Civile – 3, depositata il 24 marzo).
Estate 2007, una famiglia italiana si gode la vacanza a Sharm el Sheikh, organizzata in Italia grazie a un’agenzia di viaggi. Ideale la meta, ideale la struttura prescelta, cioè un albergo dotato di giardino e piscina.
In pochi attimi, però, la vacanza diventa un brutto incubo. La più piccola della famiglia, una bambina di 4 anni, «inciampa sul ceppo di un alberello, all’interno di un prato», finisce rovinosamente a terra e «riporta una ferita alla gamba destra».
Immaginabile la preoccupazione dei genitori della piccola. Preoccupazione che, una volta rientrati in Italia, si tramuta nella caccia ai colpevoli, individuati da mamma e papà nella struttura alberghiera e, quindi, nella agenzia di viaggi.
Consequenziale l’azione risarcitoria, che si rivela però poco efficace. Difatti, prima in Tribunale e poi in Appello, viene respinta la domanda presentata dai due genitori.
I Giudici di secondo grado respingono l’ipotesi della «responsabilità della struttura alberghiera (e, dunque, della agenzia turistica)» per la disavventura vissuta dalla bambina e dalla sua famiglia. In particolare, essi specificano che «doveva ritenersi naturale la presenza di un arbusto all’interno di una aiuola, da non considerarsi luogo su cui transitare» e che, quindi, in questo caso «avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori sulla figlia di 4 anni».
Infruttuosa la decisione dei due genitori di presentare ricorso in Cassazione, ribadendo la propria richiesta di risarcimento e sostenendo che «il giudice avrebbe dovuto valutare non solo se la condotta della vittima fosse stata negligente, ma anche e soprattutto se detta condotta fosse prevedibile da parte dell’albergatore».
Questa obiezione viene respinta dai magistrati del ‘Palazzaccio’, i quali, condividendo la visione tracciata in Appello, ritengono evidente «la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, caso fortuito rappresentato dalla condotta della piccola vittima – caduta nell’inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto (un’aiuola) di per sé non deputato al transito – e dalla condotta dei suoi genitori, tenuti ad una più stretta sorveglianza sulla figlia».
Fonte dirittoegiustizia.it